RENTRI
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- 8 gen
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Il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) digitale: tutte le novità per il 2026
A partire dal 13 febbraio 2026, tutte le imprese coinvolte nella gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti dovranno abbandonare i tradizionali formulari cartacei e adottare il FIR digitale – Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato elettronico – gestito attraverso il sistema RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Premesse – la tracciabilità elettronica e il RENTRI
La transizione dal sistema cartaceo a quello digitale è stata realizzata a partire dal 15 dicembre 2024 con l’avvio delle iscrizioni per il primo blocco di soggetti obbligati all’utilizzo della piattaforma RENTRI, proseguendo con il secondo blocco (13 giugno 15 agosto 2025) e concludendosi ora con l’ultimo blocco (15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026), secondo il seguente riepilogo:
15 dicembre 2024 | Avvio iscrizioni RENTRI per produttori >50 dipendenti |
13 febbraio 2025 | Iscrizioni per produttori con 10–50 dipendenti |
13 agosto 2025 | Iscrizioni per produttori <10 dipendenti |
Si è conclusa dunque la fase relativa alle iscrizioni e all’utilizzo da parte degli operatori obbligati, seppure solo per alcune funzionalità (emissione e vidimazione dei formulari tramite il RENTRI, tenuta dei registri cronologici RENTRI)
Inoltre, con decorrenza già dal 2025, è entrato in vigore l’obbligo di conservazione digitale dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Con la scadenza del 13 febbraio, prende invece avvio la fase di transizione definitiva dal sistema di tracciabilità cartaceo a quello digitale. Viene dunque introdotto il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti) digitale:
13 febbraio 2026 | Entrata in vigore obbligo FIR digitale per tutti i soggetti iscritti |
ATTENZIONE: Dopo questa data, i formulari cartacei non avranno più validità legale.
Cos'è il FIR digitale (o XFIR)
Il FIR – Formulario – digitale o XFIR è un documento nativamente informatico con estensione.xfir (a differenza del Registro RENTRI che è in formato .xml).
Contiene le versioni del FIR aggiornato dagli operatori durante le fasi del trasporto con le informazioni di loro competenza. Ogni file deve essere firmato digitalmente dai soggetti che compongono la filiera di tracciabilità del rifiuto.
Il file XFIR contiene tutte le versioni del FIR aggiornato dagli operatori.
Il Produttore, il Trasportatore ed il Destinatario (impianto di smaltimento o di recupero finale), completano progressivamente tutte le informazioni previste dal Nuovo Modello di Formulario Rifiuti previsto dalle modalità operative RENTRI attraverso applicazioni digitale disponibili su telefoni palmari o su tablet.
Viene dunque eliminato definitivamente il concetto di QUARTA COPIA (poi diventata seconda copia) del formulario, ovvero quella timbrata e sottoscritta a mano dal destinatario del rifiuto e che veniva successivamente restituita al produttore via posta ordinaria o via PEC in formato PDF.
Decade, di conseguenza, anche il termine dei 90 giorni per l’invio, da parte dell’impianto finale, della copia del formulario timbrata e sottoscritta al produttore. I flussi viaggeranno praticamente in tempo reale, eliminando dunque tale finestra temporale.
Come cambiano le responsabilità nella gestione del rifiuto e dei relativi documenti
Sostanzialmente le responsabilità non cambiano rispetto al sistema vigente fino al 13 febbraio 2026, poiché:
- i soggetti che sono obbligati ad emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti continuano ad essere il produttore o il detentore dei rifiuti.
Tuttavia, ferma restando la loro responsabilità dei dati contenuti nei FIR, i produttori o i detentori possono autorizzare i trasportatori a compilare i FIR a proprio nome, al pari di quanto avviene oggi (soprattutto nell’ambito dei circuiti di micro-raccolta).
- Ogni operatore (produttore, trasportatore, destinatario) è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel FIR nelle varie fasi di gestione del rifiuto;
- La responsabilità nella gestione del rifiuto del produttore o del detentore termina nel momento in cui egli acquisisce la copia del FIR digitale completata e firmata in tutte le parti.
Differenze tra FIR digitale e FIR cartaceo nel sistema RENTRI
Nella tabella che segue, proponiamo un confronto sintetico tra FIR digitale e FIR cartaceo, con le principali differenze in termini di emissione, formato, copie, soggetti coinvolti e obblighi di trasmissione al RENTRI:
FIR DIGITALE |
| FIR CARTACEO |
Produttore/detentore o Trasportatore su richiesta del Produttore/detentore | Chi emette il FIR | Produttore/detentore o Trasportatore su richiesta del Produttore/detentore |
Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8 | Formato | Cartaceo |
Non applicabile | Quante copie | 2 |
Destinatario | Chi restituisce la copia al produttore | Trasportatore |
Produttore/detentore (il delegato o il Trasportatore), Trasportatore, Destinatario | Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR | Non applicabile |
Rifiuti pericolosi | Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati | Non applicabile |
2 giorni per il destinatario 90 giorni per il produttore per scaricare la copia | Termine per la restituzione della copia timbrata dal destinatario | 90 giorni per il destinatario |
* La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del Produttore/detentore o da parte del Trasportatore | ||
Come funziona il FIR digitale
Il FIR digitale sarà gestito attraverso un portale dedicato (APP interfacciata con il RENTRI) che permetterà di:
compilare il formulario online
firmarlo digitalmente tramite firma elettronica qualificata
inviarlo e conservarlo in formato digitale
monitorare lo stato dei trasporti in tempo reale
Ogni documento sarà firmato e validato attraverso strumenti di identità digitale (SPID, CIE o CNS), assicurando la non alterabilità delle informazioni e la responsabilità diretta degli operatori coinvolti.
Cos’è la firma elettronica qualificata (QES)?
La firma elettronica qualificata è una versione avanzata di firma elettronica che utilizza un certificato qualificato, rilasciato da un fornitore di servizi fiduciari accreditato (QTSP), per garantire l’autenticità e l’integrità di un documento elettronico. La QES è riconosciuta come equivalente legale della firma autografa, grazie alla sua capacità di assicurare che il documento firmato non sia stato modificato e che l’identità del firmatario sia verificata in modo sicuro.
Come si apporrà la firma elettronica qualificata sui FIR
Ambiente e Sicurezza s.r.l. mette gratuitamente a disposizione dei propri clienti una APP dedicata ed interoperabile con il RENTRI (sia in versione IOS che Android) da utilizzare per l’apposizione della firma elettronica qualificata.
Sarà sufficiente scaricare l’APP dedicata da installare su un dispositivo palmare (cellulare o tablet) attraverso la quale, in modo assolutamente semplice, verrà posta la firma elettronica sul FIR al momento del prelievo del rifiuto da parte del trasportatore.
Grazie al sistema di interoperabilità del RENTRI di Ambiente e Sicurezza s.r.l., poi, tutti i successivi flussi verranno trattati in modalità totalmente automatizzata tramite il sistema di inclusi gli obblighi, in capo al produttore, di:
- trasmettere al RENTRI, entro 10 giorni lavorativi dallo scarico dei rifiuti, il flusso dei formulari predisposti (in proprio o dai propri trasportatori);
- inviare, come già avvenuto a partire dal 13 febbraio 2025, i dati relativi alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti (Registro Cronologico RENTRI) entro la fine del mese successivo alla movimentazione degli stessi rifiuti;
- predisporre ed inviare la dichiarazione annuale MUD;
- procedere con la conservazione obbligatoria digitale dei documenti ambientali (registri e FIR) alle relative scadenze (per i clienti che hanno attivato il servizio).





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